IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2009/1997
 r.g.r.  proposto da Vaccaro Giulia, Bisci Annunziato,  Bottero  Aldo,
 Brendolan  Gianluca,  Canepa  Luca,  Carletto  Ivano,  Cavagnet Elmo,
 Giraudo Sara, Vione Nicola, Viola Roberto, Ivaldi Claudio, Mascarello
 Andrea, Minetto Paola, Rabino Angelo, Sciacero Michele,  Tesi  Elena,
 rappresentati  e  difesi dagli avvocati M. Guelfi, R. Longhin, presso
 la prima elettivamente domiciliati in Genova, via XX  Settembre,  36,
 ricorrenti;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica  e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova  in  persona  del  rettore  in  carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliante  in  Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento  dei  "dinieghi"  opposti  ai  ricorrenti dalla
 Univerisita' di Genova - facolta' di  medicina  e  chirurgia  -  alla
 iscrizione  al  "corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria"
 siccome non attivato per l'anno  accademico  1997-98  dalla  predetta
 facolta',  nonche'  della  deliberazione 21 luglio 1997 del consiglio
 del corso di  laurea  in  odontoiatria  dell'Universita'  di  Genova,
 nonche'  del manifesto accademico della predetta universita' relativo
 al corso di laurea in odontaiatria  e  protesi  dentaria  per  l'a.a.
 1997-98,  nonche'  per l'annullamento del decreto  31 luglio 1997 del
 Ministro dell'univerista' e  della  ricerca  scientifica,  pubblicato
 nella  Gazzetta  Uffciale  del  16  agosto  1997,  avente  ad oggetto
 "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria  per  l'anno  accademico   1997-98"   ed   in   particolare,
 segnatamente  alla  previsione relativa all'Universita' di Genova, ed
 ancora per l'annullamento in quanto di ragione, dell'art. 4 del  d.m.
 21  luglio 1997, n. 245 del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio  1997,
 avente  ad  oggetto  "regolamento recante norme in materia di accessi
 all'istruzione   universitaria   e   di   connesse    attivita'    di
 orientamento",  in  una  con gli atti tutti antecedenti, preordinati,
 consequenziali e connessi del procedimento, e per  ogni  ulteriore  e
 consequenziale statuizione.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigiere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv. Guelfi  per  il
 ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso notificato il 10 e l'11 novembre 1997 Vaccaro Giulia e
 litisconsorti    impugnavano,    chiedendone    l'annullamento,     i
 provvedimenti  in  epigrafe  indicati,  esponendo  di non aver potuto
 iscriversi al corso di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria
 dell'Universita'  di  Genova, in quanto per l'anno accademico 1997-98
 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni.
    Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  di  legge  con riferimento alla riserva contenuta
 negli artt. 33 e 34 della Costituzione in relazione all'art. 9, comma
 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 6 della
 legge 3 maggio 1989, n. 168; straripamento di potere.
   Eccesso di potere  per  travisamento  ed  erronea  valutazione  dei
 presupposti,  difetto  di  istruttoria e di motivazione, illogicita',
 sviamento.
   Illegittimita'   derivata   per   illeggittimita'    costituzionale
 dell'art.   9, comma 4, della legge n. 341/1990 cosi' come modificato
 dall'art.  17, comma 116, della legge n. 127/1997, in relazione  agli
 artt. 33, 34 e 87 della Costituzione;
     2) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4, della
 legge n. 341/1990 in relazione agli artt. 6 della legge n. 168/1989 e
 art.  2  del  d.P.R.  20 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per
 travisamento ed  erronea  valutazione  dei  presupposti,  difetto  di
 istruttoria   e   di  motivazione,  illogicita',  contraddittorieta',
 sviamento;
     3) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma  1  e  4
 dalla  legge 19 novembre 1990, n. 341 cosi' come modificato dall'art.
 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'  dell'art.
 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 245/1997. Violazione di legge
 con  riferimento  all'art.  2  del  d.P.R.  28 febbraio 1980, n. 135;
 Eccesso  di  potere  per  travisamento,   erronea   valutazione   dei
 presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;
     4)  violazione di legge con riferimento all'art. 3 del d.P.R.  28
 febbraio 1980, n. 135, nonche' all'art. 4 del d.m. 21 luglio 1997, n.
 245. Eccesso di  potere  per  travisamento  difetto  di  motivazione,
 disparita'    di    trattamento,   illogicita',   contraddittorieta'.
 Incompetenza.  Violazione dell'art. 97 della Costituzione;
     5) violazione di legge con riferimento  agli  artt.  2  e  4  del
 d.P.R.  28 febbraio 1980, n. 135, nonche' all'art. 4, comma 1 e 2 del
 d.m.    21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere per travisamento ed
 erronea valutazione dei presupposti,  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione, illogicita', contraddittorieta', sviamento.
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza in data 17 dicembre 1997  l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione